AFFIDO MINORI
La legge 54 del 2006 definisce l’istituto dell’affidamento condiviso, mettendo in discussione l’affidamento esclusivo di un minore alla madre.
L’art. 155. CC – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Lo stesso valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli; prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Nel caso di disaccordi la decisione è rimessa al giudice.
Inoltre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Proseguendo, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Uno dei due genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo del minore quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155.
Vi è da precisare che se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
E’ bene ricordare che prima dell’emanazione di un’eventuale sentenza con l’Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore), il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
In sintesi, questa legge da la possibilità ai figli minori di convivere con entrambi genitori sebbene il loro rapporto affettivo si sia definitivamente interrotto.
L’obbiettivo del legislatore è quello di adottare il così detto criterio della bigenitorialità come elemento fondamentale per la tutela e la convivialità dei figli minori, attraverso la frequentazione di entrambi i genitori.
L’Affido esclusivo diventa una limitazione da adottare in via eccezionale qualora l’interesse dei figli viene messo in discussione, ovvero, quando uno dei due genitori viene meno ai propri doveri genitoriali e non è in grado di tutelare l’interesse dei figli.
I fattori che possono determinare l’affido esclusivo, possono essere:
- il minore mostra difficoltà nel relazionarsi con uno dei due genitori, o dimostra verso uno dei genitori ostilità costante, arrivando a rifiutare qualsiasi tipo di incontro;
- quando un genitore condiziona i figli mediante persuasione e allontanamento fisico e psicologico dall’altro genitore;
- quando si palesa in modo reiterativo la violazione delle regole attinenti all’applicazione del diritto di visita, contravvenendo in tal modo all’imprescindibile necessità che spetta di diritto ai figli e ad entrambi genitori, di mantenere rapporti stabili e sereni;
- inadempienze relative al versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli;
- il manifestarsi disinteresse nel ruolo genitoriale da parte di uno dei genitori rendendosi irreperibile per i figli;
- dipendenze da alcool e droghe da parte di uno dei genitori;
- violenze nei confronti della prole da parte di uno dei genitori.
Alla luce di quanto sopra esposto il genitore può, reclamare in qualsiasi momento l’affido esclusivo dei propri figli minori tenendo conto che il Giudice Minorile, in presenza di una palese inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, può disporre affidamento dei minori a terzi.
Il ruolo dell’investigatore privato:
- accertare l’affidabilità e la moralità del genitore osservandone i comportamenti manifestati in presenza e non, dei figli minori;
- documentare l’idoneità dei luoghi in cui vivono i figli minori, le persone che frequentano e la condotta adottata dal genitore che lo ha in affidamento;
- accertare lo stile di vita ed il comportamento del genitore affidatario, contrario allo sviluppo dell’integrità fisica e morale del minore stesso.
Le indagini vengono eseguite osservando la massima riservatezza e professionalità, tenendo conto delle specifiche del caso e nel pieno rispetto di tutte le norme legali. Al termine delle indagini riceverai una relazione di servizio dettagliata corredata di prove video/fotografiche.
Le attività investigative delle S.A.S., sono volte a fornire prove inconfutabili valide in tribunale al fine di rivedere i termini dell’affido e dimostrare comportamenti scorretti del genitore, come l’abbandono, l’abuso o l’affidamento a terzi dei figli minori.
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