FALSA MALATTIA

La Cassazione dichiara legittimo il ricorso all’investigatore privato da parte del datore di lavoro per accertare, con mirate indagini aziendali, se quella del dipendente sia una vera o una falsa malattia.

Con l’Ordinanza n. 11697/2020 la Cassazione respinge il ricorso di un dipendente infedele già licenziato per giusta causa. La Suprema Corte ribadisce il diritto del datore di lavoro di incaricare un’agenzia investigativa autorizzata per monitorare i movimenti dal dipendente in malattia.

In questo caso il dipendente, successivamente licenziato per giusta causa, sosteneva di avere un trauma, con lesione lacero contusa, perché caduto da uno scooter, mentre si allontanava da un cantiere ove prestava la sua opera. L’ospedale ha dunque prescritto riposo assoluto per qualche giorno e trasmesso il tutto all’INAIL.

Successivamente il datore di lavoro ha incaricato un’agenzia investigativa per verificare se gli spostamenti ed i comportamenti tenuti dal dipendente fossero conciliabili con il suo stato di salute.

L’investigatore ha trovato il dipendente a passeggiare con il proprio figlio sulle spalle e ad effettuare attività sportive per molte ore consecutive. Consegnate le prove raccolte al datore di lavoro, questi licenziò il dipendente per giusta causa, contestando la falsa malattia.

Di conseguenza il lavoratore ha impugnato il licenziamento ed il ricorso in Cassazione, pur avendo avuto risposte negative dai primi due gradi di giudizio, nel merito il dipendente contestava al datore di lavoro:

  • la legittimità delle indagini aziendali volte a dimostrare la falsa malattia, in considerazione del fatto che il dipendente subordinato fosse esonerato dalla reperibilità;
  • la sproporzione tra sanzione irrogata e condotta, in considerazione della mancanza di obbligatorietà di rientrare in anticipo sul periodo di inabilità certificata.

Di tutta risposta la Cassazione con l’ordinanza 11697 del 2000, respinse il ricorso. La Corte ha rilevato come gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori riconoscano al datore di lavoro il diritto di servirsi di investigatori privati per sincerarsi che il dipendente adempia alle obbligazioni disciplinarmente rilevanti, sebbene esterne all’ambiente di lavoro.

Sempre secondo la Cassazione, per giustificare un controllo del datore di lavoro è sufficiente il semplice sospetto che “il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito” o che vi sia il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione (sentenza 17113 della Corte di Cassazione).

Il dipendente, per essere passibile di licenziamento, deve effettuare azioni chiaramente incompatibili con la malattia certificata, oppure adoperarsi in comportamenti che vadano contro il processo di guarigione dalla malattia specifica.

Per trovare le prove di una finta malattia l’investigatore può monitorare il soggetto, acquisendo materiale probatorio che immortali lo stesso durante eventuali attività esterne. Le prove raccolte verranno inserite in un dossier il quale verrà consegnato al datore di lavoro per le incombenze di competenza.

La S.A.S. effettua indagini finalizzate alla raccolta di prove e informazioni che saranno poi utilizzabili in sede giudiziaria, qualora il datore di lavoro avesse intenzione di procedere al licenziamento per giusta causa.

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