INDAGINI PER LA DIFESA PENALE

Nella mentalità comune l’indagine penale è riservata alla Procura della Repubblica mediante la Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza), ma nella realtà non è sempre cosi, infatti nel procedimento penale possono subentrare altri attori.

In primo luogo la difesa dell’imputato è demandata all’Avvocato, il quale dopo aver ricevuto il mandato dovrà cercare tutti gli elementi probatori per scagionare il proprio cliente.

L’avvocato di norma svolge attività investigative come l’assumere a sommarie informazioni testimoniali le persone che ritiene possano fornire elementi utili.

Tuttavia, essendo un giurista, non è in grado di svolgere altre attività investigative che spesso sono fondamentali nel procedimento penale.

Proprio in questo contesto compare la figura dell’investigatore privato, alla ricerca di elementi probatori scagionanti o accusatori a seconda dell’esigenza da soddisfare.

Vi è da precisare che non tutti gli investigatori privati possono effettuare delle indagini penali, ma solo quelli che hanno ottenuto l’apposita autorizzazione, rilasciata dalla Prefettura e/o Questura (nel caso in cui l’agenzia investigativa risieda in un Provincia Autonoma). Gli organi citati possono rilasciare l’autorizzazione solo dopo aver verificato i requisiti necessari per svolgere tale attività, come l’esperienza professionale del richiedente.

L’autorizzazione ad effettuare la professione di investigatore autorizzato alle indagini penali può peraltro essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile ex art. 134 T.U.L.P.S..

Nel processo penale solo l’avvocato è titolato a svolgere le indagini difensive, visto che il legislatore ritiene che solo questo può offrire garanzie sulla conoscenza delle modalità e procedure per l’assunzione degli accertamenti da trasporre nel processo (pena l’inutilizzabilità di tali indagini per assenza dei requisiti formali), e di conseguenza solo lui è legittimato ad incaricare l’investigatore privato.

L’incarico verrà iscritto in uno speciale registro (in cui verranno annotate solo una parte delle informazioni – ad esempio generalità e l’indirizzo del difensore committente, specie degli atti investigativi richiesti, durata delle indagini pronosticata al momento del conferimento dell’incarico – che di norma l’investigatore deve rendere accessibili) e verrà comunicato dal difensore all’autorità giudiziaria.

Le attività svolte dall’investigatore privato consistono generalmente:

  • nel conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili (le cui dichiarazioni vanno acquisite secondo un preciso protocollo pena l’inutilizzabilità);
  • nell’accedere per visionare lo stato dei luoghi e delle cose oppure per descrivere le stesse o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi (su delega del difensore) anche in luoghi privati o non aperti al pubblico e pure se non vi è il benestare di chi ne ha la disponibilità (previa autorizzazione del giudice);
  • attività di sorveglianza mediante pedinamenti, appostamenti, riprese video/fotografiche e tutte le attività idonee all’accertamento dei fatti per cui si procede.

L’investigatore privato potrà poi essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito alla attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione alle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391 bis comma I c.p.p., la legge 1 marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo e prove penali, ha infatti previsto l’incompatibilità a testimoniare per il difensore ma non anche per l’investigatore privato, salva l’ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell’art. 197 comma I lett. d) c.p.p.

Inoltre, con l’art. 4 della legge n. 397 del 2000 è stato modificato l’art. 200 comma I lett. b) c.p.p., in cui è stato annoverato anche l’investigatore autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale “su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”.

La documentazione inerente le indagini svolte dal difensore in sede di indagini investigative difensive può essere raccolta dal legale nel fascicolo del difensore, oppure può essere creato un inserto che durante le indagini potrà essere depositato presso il G.I.P e consultato anche dal P.M.; al termine delle stesse indagini confluirà in quello della pubblica accusa.

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