Indagini su infedeltà coniugale

L’infedeltà coniugale è la principale causa di separazione e divorzio con relativi motivi di addebito, pertanto le indagini devono essere svolte con metodo, professionalità e nel rispetto della legge vigente.

Spesso e volentieri la persona tradita preferisce operare mediante il “fai da te”, con la presunzione di ottenere le prove dell’infedeltà del proprio partner, ma occorre evitare di agire in autonomia per non rischiare di incorrere in conseguenze penali e sanzioni economiche per violazioni della libertà personale e della privacy altrui, ma è buona norma rivolgersi a professionisti, ovvero ad agenzie investigative accreditate nel settore e dotate di licenza rilasciata dalle Prefetture e/o Questure.

La S.A.S., svolge indagini infedeltà coniugale nel pieno rispetto della legalità, finalizzate ad accertare la violazione dell’obbligo di fedeltà ed alla raccolta di prove utilizzabili in sede stragiudiziale o giudiziaria.

“L’articolo 143 c.c. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Sotto il profilo giuridico, l’infedeltà coniugale rappresenta dunque una violazione dei doveri che nascono dal connubio. L’infedeltà non produce invece conseguenze legali per le coppie legate da un’unione civile o per le famiglie di fatto, benché abbiano firmato un contratto di convivenza. Se si è in grado di dimostrare che tale violazione dei doveri coniugali ha di fatto causato la crisi coniugale, il fallimento del rapporto può dal giudice essere “addebitato” al coniuge traditore.

Ex art. 151, 2 comma c.c., il giudice può addebitare la separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, purchè si tratti di violazioni tali “da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (violazioni di diritti della personalità del coniuge; violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza e collaborazione, ecc.).

L’effetto principale della pronuncia di addebito è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento ex art. 156, 1° comma, c.c. (oltre alla perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge). Tuttavia, il coniuge a cui viene addebitata la separazione conserva l’obbligo di mantenere l’altro coniuge e i figli, e, ove ne ricorrano i presupposti, ha diritto al versamento degli alimenti ex art. 433 e seguenti c.c.

In particolari circostanze è addirittura previsto la richiesta di ottenere il risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali ai sensi dell’art. 2043 c.c.

I nostri investigatori provvederanno a raccogliere tutti gli elementi probatori volti ad accertare l’infedeltà coniugale, i quali potranno essere prodotti in sede giudiziaria (tribunale).

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