Revisione assegno di mantenimento
La legge stabilisce che il mantenimento, disposto in favore di uno dei due coniugi e/o dei figli a seguito di separazione consensuale o di giudiziale, può essere oggetto di revisione o di revoca nel caso in cui sopravvengano nuove circostanze che modificano lo stato economico personale del soggetto ricevente sulla base del quale era stato fissato in precedenza l’importo dell’assegno di mantenimento. L’assegno di mantenimento, una volta quantificato, non rimane immodificabile nel tempo, sia per la rivalutazione ISTAT, che per le circostanze e i fatti sopravvenuti, che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi, la revisione o la revoca dell’assegno, avviene allegando le prove delle circostanze che hanno determinato la richiesta medesima.
Il principio è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale precisa, che per ottenere la modifica dell’importo del mantenimento, ovvero, un aumento o una riduzione, si deve presentare un’istanza al giudice, allegando la relativa documentazione che dimostri i fatti sopravvenuti da giustificare una revisione dell’importo.
La giurisprudenza, considera legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se in nero.
Di converso, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell’avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa.
Inoltre è possibile ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, qualora il soggetto (coniuge) pagatore subisca un peggioramento della propria capacità economica o quando versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l’avanzare delle patologie.
La Cassazione con la sentenza n. 22269, ha ribadito l’indirizzo ermeneutico, secondo cui la revisione dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell’assegno.
A ciò si aggiunga che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti riguarda gli elementi di fatto e, quindi, rappresenta il presupposto che deve essere accertato dal giudice affinché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno.
L’attività investigativa, espletata dagli investigatori privati autorizzati è finalizzata alla determinazione, alla revisione o alla revoca dell’assegno di mantenimento ha come obiettivo, quello di raccogliere prove utili e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge.
Alla luce di quanto esposto sarà cura della S.A.S. effettuare le indagini investigative atte a documentare e a raccogliere prove per dimostrare se vi è stato un mutamento nello status quo della situazione economica di uno dei due coniugi o ex coniugi rispetto alla data della sentenza di separazione, e quindi necessaria per far ottenere, una revisione o revoca dell’assegno di mantenimento.
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