VIOLAZIONI DEI DOVERI CONIUGALI

Il nostro Codice civile prevede chiaramente quali sono i doveri che nascono dal matrimonio e che ciascun coniuge tanto il marito quanto la moglie è tenuto a rispettare.

Pertanto dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco di:

  • fedeltà;
  • assistenza morale e materiale;
  • collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • coabitazione;
  • contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo).

La violazione dei doveri coniugali comporta:

in caso di separazione e divorzio, potendo comportare il cosiddetto addebito, cioè l’attribuzione della colpa per la fine del rapporto coniugale (il coniuge al quale è addebitata la separazione, infatti, perde il diritto al mantenimento); dal punto di vista penale, quando ad esempio il marito tenuto al versamento del mantenimento alla moglie o ai figli fa loro mancare i mezzi di sussistenza; ai fini del risarcimento del danno, in caso di condotte che possano ledere l’integrità psico-fisica e più in generale alla salute dell’altro coniuge.

Sul piano civile, nel caso in cui venisse accertata che la fine del matrimonio è dipesa dalla violazione dei doveri coniugali, potrà richiedere la separazione con addebito. Ma per arrivare alla separazione con addebito è fondamentale accertare se tale violazione abbia determinato un’effettiva intollerabilità della convivenza. Inoltre, il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere sempre valutato in raffronto con quello dell’altro.

Ma cosa implica esattamente l’addebito?

La perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Il coniuge a cui è stata attribuita la colpa della separazione avrà diritto solo agli alimenti, cioè a percepire una somma di denaro qualora si trovi in una situazione di bisogno. Non avrà invece diritto all’assegno di mantenimento che ha una funzione più estesa, essendo finalizzato a garantire all’ex coniuge un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio. Inoltre la violazione degli obblighi coniugali, ove ne sussistano tutti i presupposti, può integrare anche gli estremi di un illecito civile e quindi dar diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale.

I nostri investigatori provvederanno a raccogliere tutti gli elementi probatori volti ad accertare la violazione dei doveri coniugali, i quali potranno essere prodotti in sede giudiziaria (tribunale).

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